Un’importante certificato richiesto obbligatoriamente dalla normativa nazionale è la certificazione energetica degli edifici. In origine era l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) poi sostituito dall’APE ( Attestato di Prestazione Energetica), il certificato che informa sulle qualità energetiche dell’edificio. Ha durata di 10 anni e classifica gli immobili in varie classi di efficienza energetica, dalla “A+” quella più alta alla “G”, la più bassa.
A misurare le qualità energetiche dell’immobile deve essere un tecnico abilitato che redige l’APE. Negli annunci di vendita o anche di locazione, si deve riportare l’Ipe, l’Indice di prestazione energetica e la classe energetica di riferimento contenute proprio nell’Ape. Durante la trattativa per la vendita della casa, quindi già durante la stipula del compromesso, il venditore deve rendere disponibile al potenziale acquirente l’attestato di prestazione energetica e lo consegna solo al momento della conclusione della vendita. In base al decreto legge n.63/2013, che ha sostituito l’ACE con l’APE, sono nulli i contratti di compravendita, donazione e nuovi contratti di locazione senza l’allegazione dell’APE, a far tempo dal 6 giugno 2013. In caso di vendita inoltre si prevede che il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punibile con una sanzione di importo variabile da 3mila a 18mila euro.
In seguito però il decreto “Destinazione Italia” ha previsto una sanatoria per quei contratti stipulati tra il 4 agosto e il 24 dicembre 2013 che sono stati dichiarati nulli per la mancata presenza dell’attestato energetico: la nullità è sanata pagando la sanzione e allegando l’APE. Così lo stesso decreto ha anche stabilito che la compravendita (così anche il contratto di locazione) che è stata stipulata senza allegare l’APE è comunque valida se l’attestato viene consegnato entro 45 giorni. Altrimenti scatta la sanzione.