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Che cos’è…

La cedolare secca sugli affitti è un’imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali da pagare sui canoni di locazione, insieme all’imposta di bollo e a quella di registro. È il proprietario dell’immobile dato in affitto che deve optare per questa tassazione alternativa dei canoni di locazione di immobili che rientrano nelle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo.

Spieghiamo meglio…

Optando per la cedolare secca, il proprietario di un immobile dato in locazione non pagherà l’imposta di registro e quella di bollo, e rinuncia anche a chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se previsto in precedenza nel contratto. La cedolare secca è un’imposta sostituiva in sostanza, che si paga sui contratti di affitto. Sostitutiva – perché sostituisce per l’appunto l’Irpef e le altre addizionali, nonché l’imposta di bollo e di registro. A scegliere il regime della cedolare possono essere le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento che mettono in locazione un immobile ma solo ad uso abitativo e non per esercitare attività commerciali o professionali.

 Quanto si paga…

In primo luogo per capire quanto si paga, si deve capire la tipologia di contratto di locazione che è stato stipulato. In linea generale, la cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Questo per tutti i contratti di locazione. Recentemente tuttavia sono stati introdotti delle agevolazioni e l’aliquota della cedolare secca è stata ridotta al 10% ( si è passati dal 19 % al 15% e ora al 10%) per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”. Questi Comuni sono quelli individuati nell’elenco ufficiale stilato e aggiornato dal Cipe dove è stato stipulato un contratto a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. Il contratto in tal caso ha durata di tre anni, prorogabili di altri due (formula “3+2”)  con un canone mensile compreso tra un minimo e un massimo, individuato da appositi accordi territoriali, stipulati tra sindacati degli inquilini e associazioni di proprietari. L’aliquota al 10% tuttavia è una misura temporanea, visto che si applica sui contratti di locazione a canone concordato in maniera automatica dal 1 gennaio 2014 ( quindi anche per i contratti già in essere) al 31 dicembre 2017.

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