Il preliminare di vendita si firma solo se:
– sono indicati gli estremi del permesso di costruire.
– è presente fideiussione bancaria a garanzia di tutte le somme versate fino al trasferimento di proprietà.
– è indicato l’impegno del costruttore, a fornire, al trasferimento della proprietà, polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.
– il preliminare di vendita è redatto avente tutte le caratteristiche previste dal decreto legislativo 122/2005.
– il preliminare deve essere registrato.
ps: chi non si attiene a queste semplici regole, rimane privo di qualsiasi tutela e conseguentemente esposto a rischio.